PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il personale della Polizia di Stato è dotato, quali armi di squadra, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, di armi lunghe a canna liscia in grado di sparare munizionamento spezzato.
      2. Il numero delle armi di cui al comma 1 è stabilito dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in base alle esigenze operative.
      3. È indetto a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno un apposito concorso ai fini dell'individuazione delle armi più idonee, aventi le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.